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Statuto Associativo

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE BORGO CASTELLO – ODV’

con sede legale nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.2 – Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs.  3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, aventi ad oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

t) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n-42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali,di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;                                                              

u)    beneficenza, sostegno a  distanza,  cessione  gratuita  di alimenti  o prodotti  di  cui  alla legge  19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l’associazione si propone di:

  1.     Promuovere la diffusione della conoscenza della cultura e delle tradizioni locali, la promozione del territorio, la diffusione del turismo sostenibile e l’aggregazione tra gli abitanti delle frazioni di Savignano sul Panaro;
  2.     Sostenere la comunità locale promuovendo la beneficenza, la socializzazione e la cultura.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si attiverà mediante:

  1. Promuovere attività ricreative e culturali, organizzare manifestazioni, conferenze, dibattiti con scopi culturali e sociali, nonché promuovere iniziative di assistenza e beneficenza verso persone o Enti secondo gli indirizzi dell’assemblea. L’Associazione potrà collaborare con Enti consimili ed affiliarsi a essi. Importanza centrale hanno le manifestazioni di rievocazione storica locale a cui si riconoscono il

ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

  1.             stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività;
  2.           collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
  3.           raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
  4.           svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 3 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone  giuridiche  private senza scopo di lucro o economico.  Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il prowedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  •         per decesso;
  •         per recesso;
  •         per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
  •         per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’associazione;
  •         per assenza ingiustificata, dopo regolare convocazione, da 5 assemblee ordinarie o straordinarie nel corso di un anno;
  •         per esclusione:
    1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’ Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni

caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  •         partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  •         godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

  •         prendere visione dei libri sociali e di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  •         osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  •         svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  •         astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  •         versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  •         contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  •         l’Assemblea dei soci;
  •         il Consiglio Direttivo;
  •         il Presidente;
  •         l’Organo di Controllo (organo eventuale, da nominare nel caso ricorrano i presupposti di legge);
  •         il Revisore Legale dei conti (organo eventuale, da nominare nel caso ricorrano i presupposti di legge).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione  e  all’attuazione  delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare  in  Assemblea  da  un  altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o almeno la metà degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea ordinaria:

  •         nomina_e revocaj componenti dell’organo direttivo;
  •         approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  •         stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  •         nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  •         si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
  •         si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  •         delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
  •         approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  •         delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;    
  •       fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  •         destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di amministrazione decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati può provvedere alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo azione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

L’organo di amministrazione:

  •         nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
  •         cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  •         predispone bilancio o rendiconto;
  •         delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  •         delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  •         provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L’Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi in forma cartacea e/o informatica, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo

ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell’Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1.     quote e contributi degli associati;
  2.       eredità, donazione e legati;

  1.     contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  2.     contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  3.     entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  4.     proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  5.     erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  6.     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  7.     ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il    gennaio  ed  il  31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’assemblea che ne ha l’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Modena.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

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Savignano sul Panaro, 14 ottobre 2020

Il Presidente

Mattioli Francesco